statuto

Allegato “A” ad atto rep. n.77925/15335

 

STATUTO
“Fondazione Bracco”
Articolo 1
Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Bracco", con sede in Milano,
Via Cino del Duca n. 8. La Fondazione potrà far uso della denominazione in lingua inglese “Bracco Foundation”. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività
di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali
e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

 

Art. 2
Scopi

La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell’arte, anche quali mezzi per il miglioramento della qualità della vita e della coesione sociale. In questo contesto, la Fondazione promuove la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico nazionale, sviluppa la sensibilità ambientale, promuove la ricerca scientifica e la tutela
della salute, favorisce l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale dei giovani, sviluppa iniziative di carattere assistenziale e solidale per contribuire al benessere
della collettività.

 

Art. 3
Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni
di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi
e servizi connessi alle finalità istituzionali;
d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli
della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere
anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale
ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee
a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali
ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
g) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
h) istituire premi, borse di studio;
i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività
di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

 

Articolo 4
Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile
e della legislazione speciale in materia.

 

Articolo 5
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, da Partecipanti Istituzionali o da altri Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; - dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali
o da altri enti pubblici.

 

Articolo 6
Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; - da eventuali donazioni, conferimenti a titolo gratuito o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali
o da altri enti pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

 

Articolo 7
Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1’ gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il budget previsionale dell’esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Comitato di Gestione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

Articolo 8
Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatore;
- Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.

 

Articolo 9
Fondatore

È Fondatore la società “Bracco spa” con sede in Milano. Nel caso in cui il Fondatore deliberi
di procedere a fusioni, scissioni o trasformazioni, ovvero anche di ricorrere al mercato
del capitale di rischio, la medesima società Fondatore potrà nominare il soggetto
che eserciterà le prerogative alla medesima società spettanti previste dal presente statuto.

 

Articolo 10
Partecipanti Istituzionali e Partecipanti

Possono divenire “Partecipanti Istituzionali”, nominati tali con deliberazione inappellabile
del Consiglio d’Indirizzo, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l’attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Consiglio d’Indirizzo medesimo. Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti”, nominati tali con deliberazione inappellabile
del Comitato di Gestione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti
che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima
e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali,
con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Comitato
di Gestione stesso ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo
o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Comitato di Gestione potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie
di attività e di partecipazione alla Fondazione. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo
per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.
I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare
le norme del presente statuto e del regolamento.

 

Articolo 11
Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all’estero.

 

Articolo 12
Esclusione e recesso

Il Consiglio di Indirizzo decide l’esclusione di Partecipanti Istituzionali e il Comitato di Gestione decide l’esclusione dei Partecipanti. L’esclusione di Partecipanti Istituzionali e di Partecipanti può avvenire per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’art. 2 e con il dovere
di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

 

Articolo 13
Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio d’Indirizzo;
- il Comitato di Gestione;
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, ove nominato;
- l’Advisory Board, ove istituito;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Articolo 14
Consiglio d’Indirizzo

Il Consiglio d’Indirizzo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.
La composizione sarà la seguente:
a) fino a cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal Fondatore, e per esso dal suo Presidente, fermo restando quanto previsto all’art. 16 del presente statuto;
b) fino a due membri nominati dai membri come sopra designati, scegliendoli anche tra i Partecipanti Istituzionali.

Il Consiglio così composto potrà cooptare fino ad altri due membri scegliendoli anche tra i Partecipanti; in tal caso il Consiglio sarà composto da un massimo di nove membri. Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione. I membri del Consiglio d’Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio d’Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto. Il Consiglio d’Indirizzo delibera gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Comitato di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:
- stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante Istituzionale e procedere alla relativa nomina;
- approvare il budget previsionale ed il bilancio consuntivo, su proposta del Comitato di Gestione;
- nominare, ove opportuno, il Vice Presidente della Fondazione, su indicazione del Presidente scegliendolo al proprio interno;
- nominare, ove opportuno, un segretario del Consiglio di Indirizzo, determinandone compiti, natura e durata dell’incarico;
- nominare i membri del Comitato di Gestione;
- istituire, ove opportuno, l’Advisory Board della Fondazione, ai sensi dell’art. 17 del presente statuto, su proposta e su indicazione del Comitato di Gestione;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare i regolamenti della Fondazione, predisposti dal Comitato di Gestione;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato d’iniziativa dal Presidente o, su suo incarico, dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da un membro del Consiglio di Indirizzo dal Presidente designato. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente e del Vice Presidente, ove nominato, alla convocazione provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all’informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri di spettanza del Fondatore. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l’approvazione del bilancio, l’approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri nominati dal Fondatore.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da un membro del Consiglio di Indirizzo dal Presidente designato; in caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

 

Articolo 15
Comitato di Gestione

La Fondazione è amministrata dal Comitato di Gestione, composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di cinque, compreso il Presidente della Fondazione. I membri del Comitato di Gestione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Comitato, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione. Il Comitato di Gestione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio deliberati dal Consiglio d’Indirizzo.

In particolare il Comitato di Gestione provvede a:
- approvare il programma anche pluriennale delle attività;
- proporre al Consiglio d’Indirizzo i regolamenti della Fondazione;
- individuare ed approvare l’assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- istituire dipartimenti, nonché comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività, nominandone i Responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- nominare, ove opportuno, un segretario del Comitato di Gestione, determinandone compiti, natura e durata dell’incarico;
- nominare il Segretario Generale della Fondazione, scegliendolo al proprio interno ovvero anche tra persone estranee alla Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell’incarico;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;
- proporre al Consiglio di Indirizzo l’istituzione, ove opportuna, l’Advisory Board della Fondazione, ai sensi dell’art. 17 del presente statuto, indicando anche i membri;
- deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;
- predisporre le proposte del budget previsionale e del bilancio consuntivo.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato di Gestione può delegare, con propria deliberazione adottata ai sensi di legge e regolarmente depositata, parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato stesso, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.
Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.

Il Comitato di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Comitato di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

 

Articolo 16
Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d’Indirizzo
e del Comitato di Gestione, è nominato dal Fondatore.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente, ove nominato. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente,
ove nominato, ovvero da un membro del Consiglio di Indirizzo dal Presidente designato.

Il primo Presidente della Fondazione, fino a rinuncia,
è la Dottoressa Diana Giovanna Maria Bracco.

 

Articolo 17
Advisory Board

L’Advisory Board, ove istituito, è organo consultivo della Fondazione ed è composto
da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Indirizzo, su proposta
del Comitato di Gestione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane
e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d’interesse della Fondazione. L’Advisory Board formula, in collaborazione
con il Comitato di Gestione, pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative
e ad ogni altra questione per la quale il Comitato di Gestione o il Consiglio di Indirizzo
ne richiedano espressamente il parere per definire la strategia culturale della Fondazione.

Ciascun membro dell’Advisory Board resta in carica per il tempo stabilito all’atto della sua nomina, salvo revoca o dimissioni. L’Advisory Board è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. In ogni ipotesi di mancanza od impedimento del Presidente, l’Advisory Board è presieduto e convocato dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da un membro del Consiglio di Indirizzo dal Presidente designato. Il Comitato di Gestione può individuare, all’interno dell’Advisory Board, il Comitato Scientifico composto da membri dell’Advisory Board stesso, determinandone compiti e funzionamento all’atto dell’istituzione
del Comitato.

 

Articolo 18
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Indirizzo
di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di budget previsionale e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d’Indirizzo e del Comitato
di Gestione. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

 

Articolo 19
Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Indirizzo, che nominerà anche il liquidatore, ad altri enti
che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità
dei soggetti concedenti.

 

Articolo 20
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile
e le norme di legge vigenti in materia.

 

F.TO: LUCA GIOVANNI BONANNO
ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.